Legge 121/1981 - Studio Tecnico di Ingegneria e Informatica - Ing. Alberto Fino





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Legge 121/1981

LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Vigente al: 23-2-2015

CAPO I
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

ART. 1. (Attribuzioni del Ministro dell'interno)
Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
ART. 2. (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
ART. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza)
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;((31)) 
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 3) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 della suindicata legge, la lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla seguente: "a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;"".

ART. 4. (Dipartimento della pubblica sicurezza)
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
ART. 5. (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria;
l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Con le medesime modalita' si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.
((Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato)).
Il vice direttore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. 
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale;
riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.
ART. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
ART. 7. (Natura e entita' dei dati e delle informazioni raccolti)
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonche' per la legittima attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. 
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea e di quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
ART. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati)
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5)), il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissate ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5)), per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.

ART. 9. (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezzanonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. ((43)) L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, ha disposto (con l'art. 8-bis comma 1) che "gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma del presente articolo , in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti".
ART. 10. (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5))la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
ART. 11. (Procedure)
Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti previsti dall'articolo 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.
ART. 12. (Sanzioni)
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
ART. 13. (Prefetto)
Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. ((Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.))
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
ART. 14. (Questore)
Il questore e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 
Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
ART. 15. (Autorita' locali di pubblica sicurezza)
Sono autorita' locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. 
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, puo' inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
ART. 16. (Forze di polizia)
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: 
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
ART. 17. (Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, in conformita' a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
ART. 18. (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica)
Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ((ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato)).
Il Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.
ART. 19. (Attribuzioni del Comitato nazionale)
II Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
ART. 20. (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)
Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ((e del Corpo forestale dello Stato)), nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.
ART. 21. (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia)
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessita', con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
ART. 22. (Scuola di perfezionamento per le forze di polizia)
E' istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonche' a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

CAPO II
ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 23. (Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.
Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36. 
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attivita' tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonche' quelli del personale che esplica attivita' di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attivita' istituzionali assolte dal
personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.
ART. 24. (Compiti istituzionali della Polizia di Stato)
La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tU tela l'esercizio delle liberta' e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorita'; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamita' ed infortuni.
ART. 25. (Personale della Polizia di Stato)
La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. 
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

ART. 26. (Trasferimento di compiti e attribuzioni)
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
ART. 27. (Bandiere e decorazioni)
Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
ART. 28. (Dotazioni)
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
ART. 29. (Accordi e convenzioni con le forze armate)
Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
ART. 30. (Armamento e divise)
I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonche' i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.
ART. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 2001 N. 208)).
ART. 32. (Questura e uffici dipendenti)
La questura e' ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza puo' autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
ART. 33. (Reparti mobili)
I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso. 
I predetti reparti o unita' organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico e' assegnato, di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma e' stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamita'; il personale che vi presta servizio dovra' essere preparato allo speciale impiego.
ART. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 2001 N. 208))
ART. 35. (Soppressione dell'Ufficio antidroga)
Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, e' abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale e' istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.

CAPO III
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 36. (Ordinamento del personale)
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonche' di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali.
All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Allo espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonche' delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno:
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianita' e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o piu' agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella piu' elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di piu' alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unita' operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;
sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di ufficio di reparti.
Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunita' nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni gia' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si rendera' eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalita' richiesti; 
determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; 
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalita' richiesti;
determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attivita' amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continuera', salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avra' diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato; eguale disciplina e' riservata al personale adibito a svolgere attivita' assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi - fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo - in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV);
VII) previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attivita' tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico piu' favorevole, convertendo in scatti d'anzianita' la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianita' fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unita' e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianita' di servizio; 
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianita' di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianita' di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianita' di servizio o i dieci anni di anzianita' di grado rispettando l'ordine di ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti; 
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la meta' dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l'inquadramento di cui al numero precedente abbia luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonche', fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero sb), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilita' di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 6a), siano promossi aUla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di eta', infermita' o decesso, col trattamento economico piu' favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per lo accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalita' di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di eta' o per infermita', o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunti o di ausiliari; 
18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianita' di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianita' di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della
nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
22) previsione che l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianita' di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;
23) previsione che i vice questori collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1 luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento; 
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalita' di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione dei quadri", siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
28) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonche' i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per lo accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera e' deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
L'avanzamento dei sottufficiali dovra' avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno. L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sara' determinata in ragione di 1/6 all'anno dei tenenti colonnelli
iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.
All'avanzamento al grado di maggior generale si procedera' ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta' o per fisica inabilita' o per decesso; 
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonche' la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilita' di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui, all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianita' di servizio e di qualifica, nonche' delle modalita' del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalita' di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianita' di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualita' delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilita' anche in rapporto alla sede di servizio;
previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianita' e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;
XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni in servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere, XIX) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionali e per incarichi assolti;
XX) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; 
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilita', i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilita' del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilita' esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta';
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo. 
I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1 gennaio 1971. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 agosto 1982 n. 569 ha disposto (con l'art. 1) che " dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti".

ART. 37. (Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica)
Il ruolo degli ispettori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.
La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e' costituita da 7.000 unita', cosi' distribuite per ogni singola qualifica:

vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  unita' 2.500
ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . unita' 2.000
ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . .. . unita' 1.500
ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unita' 1.000

La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sara', rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unita'.
ART. 38. (Inquadramento del personale)
All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
ART. 39. (Attribuzione delle qualifiche)
Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica piu' elevata del ruolo degli assistenti e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria. 
Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia e' attribuita la qualita' di ufficiale di pubblica sicurezza.
Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia e' attribuita la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
ART. 40. (Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)
In relazione alla particolarita' dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attivita' di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorita' di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.
Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o piu' qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali
della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Sono altresi' definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunita' della Polizia di Stato.
Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilita' esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.
Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle liberta' sindacali, consentano di evitare turbative alla continuita' dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
ART. 41. (Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione)
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
ART. 42. (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto)
1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 ((nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica)), conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza. ((3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di base di direttore centrale o equiparato)).
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B.
ART. 43. (Trattamento economico)
Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio. 
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; 
detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.(18)((27)) Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.(22) Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.(14)
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.(14)
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma.
L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo. 
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472, ha disposto (con l'art. 2 comma 21) che "a decorrere dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario".
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 7 agosto 1990 n. 232, ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:
a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000".
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277 (in s.s. relativa alla G.U: 19/06/1991 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' "dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 agosto 1990 n. 232, come modificata dal il D.P.R. 31 luglio
1995, n. 395, ha disposto (con l'art. 22) che "gli stipendi stabiliti
dal suddetto art. 22, sono incrementati a regime, delle seguenti
misure mensili lorde:

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 102.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 107.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . L. 113.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 131.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 139.000
" VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 161.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . L. 182.000

Tali aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 82.000
" V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 86.000
" VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.000
" VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 100.000
" VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 106.000
" VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000
" IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 140.000"

ART. 43-bis
1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma ((1)), corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello. 
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.

----> ((Parte di provvedimento in formato grafico)) <----

ART. 43-ter 
((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1 aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3o, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.))
ART. 44. (Obblighi di leva)
Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale ((assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato)) e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 novembre 1981 n. 675 ha disposto (con l'art. 4) che "Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 10 aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, e' esteso agli articoli 52 e 55".

CAPO IV
AMMISSIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 45. (Limiti di eta')
Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. ((Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni)).
ART. 46. (Idoneita' psico-fisica e attitudinale)
Gli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione ((Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate)).
ART. 47. (Nomina ad allievo agente di polizia)
L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
COMMI ABROGATI DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53.
Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi ((...)). Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso ((sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7)), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. (31) (33a)
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, e' abrogato il presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (33a)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.
ART. 48. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 49. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 50. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 51. (Nomina a sovrintendente di polizia)
Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.
ART. 52. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 53. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 54. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53))
ART. 55. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334))
ART. 56. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334))
ART. 57. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000 N. 334))
ART. 58. (Istituto superiore di polizia)
Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;
b) determinazione delle modalita' del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati;
c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneita' del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;
f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;
h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;
i) determinazione di modalita' per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonche' per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.
ART. 59. (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi)
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 19 dicembre 1984 n. 858, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985 n. 19, ha disposto (con l'art. 4-bis comma 1) che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonche' nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o piu' regioni o province ed a costituire una o piu' commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresi', le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni".
ART. 60. (Istruzione e formazione professionale)
Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia; 
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, ((da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)).
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53.
Art. 60-bis. (( (Equipollenza dei titoli conseguiti). ))
((1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli)).
ART. 61. (Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)
L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'articolo 59. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.(31) ((33a))
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suinidcata legge, e' abrogato l' articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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AGGIORNAMENTO (33a) 
La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.

CAPO V
DIRITTI E DOVERI.

ART. 62. (Promessa solenne e giuramento)
I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.
ART. 63. (Orario di servizio)
L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza e' fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo e' retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attivita' nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.
ART. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilita')
Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.
Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra' concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze annate dello Stato.
ART. 65. (Doveri di subordinazione)
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega, del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato.
ART. 66. (Ordine gerarchico e rapporti funzionali)
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti. 
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un orde che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. 
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilita' disciplinari, salva la eventuale responsabilita' penale.
ART. 67. (Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
ART. 68. (Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.
ART. 69. (Assistenza religiosa)
Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. 
Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.

CAPO VI
NORME DISCIPLINARI E PENALI

ART. 70. (Disciplina e procedimento disciplinare)
Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravita': richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali e' inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita' di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianita', comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla meta' di questa, nonche' un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravita', desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari;
previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia piu' rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facolta' dell'inquisito, per le sanzioni piu' gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;
8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalita' di riapertura dei procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
ART. 71. (Giurisdizione)
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.
ART. 72. (Abbandono del posto di servizio)
L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
ART. 73. (Rivolta)
Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
ART. 74. (Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta)
Quando cinque o piu' appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.
ART. 75. (Movimento non autorizzato di reparto)
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
ART. 76. (Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia)
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
La pena e' aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.
ART. 77. (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione)
L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 78. (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.
ART. 79. ((Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale))
A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
((La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale)).
ART. 80. (Giudizio direttissimo)
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

CAPO VII
NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO - RAPPRESENTANZE E DIRITTI SINDACALI

ART. 81. (Norme di comportamento politico)
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
ART. 82. (Diritti sindacali)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.
Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia ne' assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalita' d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facolta' di fissare speciali modalita' di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
ART. 83. (Sindacati della Polizia di Stato)
I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attivita' di servizio ((o in quiescenza)), e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.
Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.
ART. 84. (Divieto di esercizio del diritto di sciopero)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicarle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attivita' di polizia giudiziaria.
ART. 85. (Consiglio nazionale di polizia)
E' istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:
a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;
b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalita' per lo svolgimento dei concorsi; 
c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.
I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facolta' di provvedere.
In casi di grave ed urgente necessita' il Ministro puo' stabilire un termine piu' breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.
Il regolamento del Consiglio nazionale e' approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.
Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della meta' in seconda convocazione.
ART. 86. (Composizione del Consiglio nazionale di polizia)
Il Consiglio nazionale di polizia e' presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.
Esso e' composto da sessanta membri, dei quali: 
a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentativita', e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale; 
b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. 
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.
ART. 87. (Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia)
Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:
a) in cui sono compresi gli agenti;
b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere piu' candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla consistenza degli organici.
Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non piu' di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.
Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista.
Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e puo' in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.
La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.
L'attribuzione dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti.
I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:
a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;
b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;
c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt.
Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parita' di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.
La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio. 
La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.
Le modalita' ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36.
Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:
1) da guardie e appuntati;
2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;
3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.
Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.
ART. 88. (Aspettativa per motivi sindacali)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. ((27))
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2.000 dipendenti in organico. ((27)) Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. ((27)) I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza. 
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3".
ART. 89. (Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)
Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. ((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessa di avere efficacia l'art. 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121".
ART. 90. (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti. ((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l'articolo 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
ART. 91. (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali)
Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l'articolo 91 della legge 1 aprile 1981, n. 121".
ART. 92. (Disponibilita' di spazi murali e di locali per attivita' sindacali)
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' altresi' concesso, nella sede centrale ((ed in ogni provincia )), l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
ART. 93. (Delega per la riscossione di contributi sindacali)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facolta' di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.
ART. 94. (Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)
Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidita'; il personale suddetto puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale e' assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonche' la corresponsione di una indennita' una tantum proporzionata al grado di invalidita' e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalita' per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.(31) ((33a))
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, e' abrogato l'articolo 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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AGGIORNAMENTO (33a)
La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.
ART. 95. (Accordi sindacali)
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale. 
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresi' oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.((20))
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 15 dicembre 1990 n. 395 ha disposto (con l'art. 13 comma 2) che "Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 96. (Disciplina provvisoria del personale)
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:
a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;
c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 
g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilita' dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilita' competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;
i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico piu' favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza piu' favorevole di trattamento economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;
m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1 gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;
o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto e' inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312;
p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonche', qualora entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianita' di grado o qualifica, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessita' di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;
q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto e' riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe. ((s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza)).
ART. 97. (Tabelle organiche dei dirigenti)
Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: 
"Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".
I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.
Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima. 
I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.
ART. 98. (Banda musicale)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso.
ART. 99. (Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria)
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale, le nonne sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.
ART. 100. (Amministrazione e contabilita')
Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, gia' a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472 ha disposto (con l'art. 5 comma 5) che "il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure".

ART. 101. (Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)
Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facolta' di contrarre matrimonio sono abrogate.
ART. 102. (Concorso pubblico straordinario per ispettore)
Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non piu' di 500 posti, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia. 
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e' fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovra' avere inizio entro i successivi 60 giorni. 
Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:
diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza. 
In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di piu' commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonche' i criteri per l'accertamento della idoneita' fisico-psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali.
I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o piu' regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio. 
Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalita' fissate nel precedente comma.
I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall'ingresso in carriera.
Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.

ART. 103. (Personale amministrativo)
Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unita'. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera' con i seguenti criteri:
per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere;
per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.
Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti e' proporzionalmente ridotta di 2.500 unita' a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
ART. 104. (Norme transitorie in materia di giurisdizione)
I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia.
I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
ART. 105. (Condono disciplinare)
Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.
Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
ART. 106. (Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali)
Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
ART. 107. (Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato)
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza; 
3) possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.
ART. 108. (Cessazione anticipata dal servizio)
Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta', ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza.
L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.
ART. 109. (Emanazione dei decreti delegati)
Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato e' sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. 
Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva. 
ART. 110. (Mutamento di denominazioni)
Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
ART. 111. (Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)
Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni. 
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.
ART. 112. (Trattamento pensionistico nella fase di transizione)
Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica. 
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
ART. 113. (Relazione del Ministro dell'interno)
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
ART. 114. (Divieto di iscrizione ai partiti politici)
Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.(2)(5)(6)(8)(9)(13)(15)(16)((17))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1982 n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 aprile 1983 n. 121 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 aprile 1984 n. 93 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogate con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e' ulteriormente prorogate di un anno."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 aprile 1985 n. 149 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 aprile 1986 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 1986 n. 284 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 agosto 1987 n. 349, convertito con modificazioni dalla L. 23 ottobre 1987 n. 431 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprire 1986 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986 n. 284, e' ulteriormente differito di un anno."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 22 aprile 1988 n. 128, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1988 n. 209 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 21 aprile 1989 n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 1989 n. 235 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209, e' ulteriormente prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 2 aprile 1990 n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 20 giugno 1990 n. 159 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990."

ART. 115. (Copertura dell'onere finanziario).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". 
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 aprile 1981
p. Il Presidente della Repubblica - Il Presidente del Senato
FANFANI - FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI

 
- - Data Ultima Modifica 20/06/2019
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